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A cura di Donatella Sicomo
Si parla di trasferimento di persone condannate per indicare la procedura in base alla quale un condannato, che sta già scontando la pena in un paese estero, viene trasferito in quello d'origine, per ivi proseguire e terminare l'esecuzione della pena.
Essa ha in primo luogo una finalità prettamente umanitaria mirando a favorire, in determinati casi, il reinserimento sociale delle persone condannate, avvicinandole al loro paese d'origine ed evitando così tutte le difficoltà derivanti dalle differenze sociali, culturali e linguistiche, oltreché per l'assenza di contatti con i familiari, in virtù della esecuzione della pena in un paese straniero.
Gli istituti dell’esecuzione in Italia di sentenze penali straniere (artt. 730-741 c.p.p.) e dell’esecuzione all’estero di sentenze penali rese da giudici italiani (artt. 742-746 c.p.p.) rinvengono la ragion d’essere nella prospettiva di un miglioramento dei rapporti giurisdizionali con le autorità d’oltre confine, al fine di creare uno “spazio giudiziario internazionale comune”. L’obiettivo si coniuga anche con la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), dal momento che il condannato ha maggiori possibilità di reinserimento se può espiare la pena nel Paese in cui ha saldi legami sociali e familiari.
La disciplina codicistica è stata, di recente, completata dal d.lgs. 7.9.2010, n. 161 che, nel recepire la decisione quadro 2008/909/GAI, consente l’esecuzione, in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di emissione, di sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
Premesso il carattere profondamente innovativo della normativa in esame, l’ambito applicativo dell’istituto del riconoscimento presenta alcuni punti di contatto con la procedura dettata dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21.3.1983 (e ratificata in Italia con l. 25.7.1988, n. 334) e con quella del “mandato di arresto europeo” (di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI, attuata in Italia con l. 22.4.2005, n. 69).
A differenza di quanto, però, avviene con la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei condannati, il riconoscimento della sentenza non presuppone, almeno nella maggior parte dei casi, la condizione di detenzione del soggetto, né per l’eventuale trasferimento occorre necessariamente il “consenso” della persona condannata: l’unico presupposto richiesto per il riconoscimento è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.
Il Capo II (articoli da 4 a 8) disciplina la trasmissione all’estero della sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato membro dell’Unione europea.
1. La trasmissione all'estero e' disposta, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5:
a) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive;
b) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
Condizioni per il trasferimento sono indicate dall’art. 5 del decreto:
1. La trasmissione all'estero e' disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, quando l'ordine e' già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare e' inferiore a sei mesi.
2. L'autorità giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell'esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
b) il reato per il quale e' stata emessa la sentenza di condanna e' punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;
d) la persona condannata non e' sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione.
Per motivi di economicità procedurale, non si dà luogo a trasmissione quando la residua di pena o misura di sicurezza da scontare è inferiore a sei mesi.
L’articolo 6 disciplina il procedimento:
1. L'autorità giudiziaria competente procede alla trasmissione all'estero di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione.
2. Se la persona condannata si trova nel territorio dello Stato l'autorità giudiziaria procede alla trasmissione all'estero solo dopo averla sentita.
3. Prima di procedere alla trasmissione all'estero, l'autorità giudiziaria consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di esecuzione al fine di:
a) verificare la condizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a);
b) comunicare il parere espresso, ai sensi del comma 2, dalla persona condannata;
c) acquisire il consenso dello Stato di esecuzione nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c);
d) conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale.
4. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), la trasmissione all'estero e' disposta previa acquisizione del consenso dello Stato di esecuzione.
5. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, la trasmissione all'estero e' disposta previa acquisizione del consenso della persona condannata.
6. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero deve contenere l'indicazione dello Stato di esecuzione. Di esso e' data in ogni caso comunicazione all'interessato, mediante notifica di un atto contenente i requisiti di cui all'allegato II della decisione quadro. Se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, l'atto di cui al periodo precedente e' trasmesso, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di esecuzione perché provveda alla notifica.
7. Il provvedimento e' trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna e al certificato debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa provvede l'autorità giudiziaria, il provvedimento può essere trasmesso direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e' altresì trasmesso, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
8. L'autorità giudiziaria sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione dell'esecuzione e può revocare il provvedimento quando, prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero, sia venuta meno una delle condizioni di cui all'articolo 5. Alla revoca segue il ritiro del certificato. Della sospensione e della revoca e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le hanno determinate.
9. In caso di mancato riconoscimento della sentenza di condanna, il Ministero della giustizia ne da' comunicazione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di trasmissione all'estero.
Una volta che l’autorità dello Stato estero abbia riconosciuto la sentenza di condanna, si provvede al trasferimento della persona condannata verso lo Stato di esecuzione. Il Ministero della giustizia coordina le attività connesse con il trasferimento avvalendosi anche del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno.
Il Capo III (articoli da 9 a 19) disciplina la trasmissione dall’estero, vale a dire la procedura (passiva) con cui uno Stato membro dell’Unione europea chiede che una sentenza di condanna emessa in quello Stato sia eseguita in Italia.
Il procedimento ha inizio, di norma, con una richiesta, cui è allegato il certificato previsto dall’articolo 6, formulata dall’autorità competente dello Stato di emissione e trasmessa al nostro Ministero della giustizia. Qualora il certificato sia incompleto o manifestamente difforme rispetto alla sentenza o comunque il suo contenuto sia inidoneo a consentire la decisione sul riconoscimento, la corte d’appello può chiedere la trasmissione di un nuovo certificato o della sentenza tradotta o di parti essenziali della stessa. Lo Stato di emissione, nelle more del completamento della procedura di riconoscimento, può richiedere l’arresto della persona condannata. Il procedimento davanti alla corte d’appello segue le forme del procedimento in camera di consiglio sentiti il parere del procuratore generale, del difensore e della persona condannata. La decisione deve essere emessa entro sessanta giorni. Le parti possono ricorrere in Cassazione contro la sentenza pronunciata dalla corte d’appello.
Lo Stato di emissione può chiedere che siano disposte misure coercitive personali o l’arresto della persona condannata in attesa che l’autorità italiane riconoscano la sentenza di condanna.
L’articolo 10 definisce le condizioni che consentono alla corte di appello competente di riconoscere una sentenza di condanna emessa da un altro Stato membro dell’Unione europea.
Più precisamente:
1. La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;
b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero deve essere espulsa verso l'Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento
inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;
c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di emissione;
d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 4 (Il consenso della persona condannata non e' richiesto se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero se la persona condannata e' fuggita in Italia o vi e' altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l'esecuzione in Italia ai sensi dell'articolo 12, comma 2).;
e) il fatto e' previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;
f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dal comma 5.
2. La corte di appello procede altresì al riconoscimento quando ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 1, lettere c), d), e), ed f) e il Ministro della giustizia ha dato il consenso all'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei confronti di una persona che non ha la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
Le norme prevedono anche l’ipotesi del riconoscimento parziale della sentenza di condanna. 3. In tale ipotesi, se la corte di appello ritiene di poter procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato.
Ai sensi poi del comma 5 dell’articolo richiamato, se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento. La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, ne' più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna.
La pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria.
Una volta riconosciuta dall’autorità giudiziaria italiana, la sentenza straniera è equiparata a tutta gli effetti a quella italiana. Si applicano dunque tutte le disposizioni che regolano l’esecuzione della pena, nonché le cause di estinzione del reato (amnistia) o della pena (indulto e grazia). Nella determinazione del residuo di pena si deve tenere conto di quella scontata nello Stato di emissione.
In applicazione dell’articolo 24 della decisione quadro, è stabilito che lo Stato italiano sia chiamato a sostenere soltanto le spese di esecuzione, dopo che il trasferimento in Italia della persona condannata all’estero è avvenuto, e le spese sostenute sul territorio dello Stato in vista e in funzione del trasferimento attivo all’estero.